Pubblicati i provvedimenti attuativi per il Credito d’imposta sanificazione e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

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Pubblicati i provvedimenti attuativi per il Credito d’imposta sanificazione e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità attuative per usufruire dei crediti di imposta per le spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” e la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” diventano operative le 2 misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, nei mesi scorsi: “Credito d’importa per la sanificazione degli ambienti” ed il “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro“.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto dei DPI

Il “Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e acquisto DPI”, misura introdotta dal Decreto Cura Italia e successivamente modificata dal Decreto Liquidità, è valido per tutto il 2020. L’obiettivo è quello di sostenere i costi di sanificazione delle imprese e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), per ridurre il rischio contagio da Covid-19.

La misura, in linea con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile, intende tutelare la salute dei lavoratori e la salubrità degli ambienti lavorativi, con azioni mirate relative all’informazione adeguata, le modalità di ingresso in azienda dei dipendenti e dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, organizzazione aziendale, spostamenti interni o eventi e riunioni, gestione di una persona sintomatica e sorveglianza sanitaria, aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Gli investimenti ammessi all’agevolazione fiscale riguardano:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro
  • Sanificazione degli strumenti di lavoro
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), conformi a requisiti di sicurezza europei, quali ad esempio:
    • mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3,
    • guanti,
    • visiere di protezione e occhiali protettivi,
    • tute di protezione e calzari.
  • Acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio:
    • barriere,
    • pannelli protettivi.
  • Acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza, conformi a requisiti di sicurezza europei, quali ad esempio:
    • termometri,
    • termoscanner,
    • tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

Le attività di sanificazione devono risultare da apposita certificazione redatta da operatori professionisti in base ai Protocolli di regolamentazione vigente. I DPI devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, risultante da idonea documentazione in possesso del beneficiario.

Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per essere considerate ammesse. L’investimento minimo deve essere pari ad almeno 100.000 €.

L’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta, è pari al 60% delle spese, fino ad un massimo di 60.000 €. Il bonus sarà fruibile in compensazione (modello F24). L’ammontare massimo del credito di imposta concretamente fruibile dal beneficiario, sarà determinato da un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (emanato entro l’11 settembre 2020), in base all’ammontare complessivo dei crediti richiesti ed entro il limite della dotazione finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro per il 2020.

Si potrà accedere al credito presentando la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 7 settembre 2020. La Comunicazione telematica deve contenere l’indicazione delle spese sostenute fino al mese precedente all’invio e quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e criteri di applicazione e fruizione della misura “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”, introdotta dal Decreto Rilancio. L’agevolazione finanzia gli interventi per l’adeguamento dei processi produttivi delle imprese e degli ambienti di lavoro, nel rispetto di normative per il distanziamento sociale e le misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid-19.

Potranno accedere al Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, le associazioni, le fondazioni, gli enti privati e le imprese che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico, con Codice Ateco ammesso relativo ai settori di ristorazione, alberghi, bar, teatri e cinema.

La misura finanzia gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19:

  • interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19:
    • edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
    • arredi finalizzati a garantire la riapertura in sicurezza delle attività.
  • investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (compresi software, sistemi di videoconferenza, smart working e connessione).

Le spese ammissibili devono essere sostenute nel 2020, ma si potrà usufruire del bonus fiscale nell’esercizio 2021, esclusivamente in compensazione. L’investimento massimo è di 80.000 €.

La misura agevola le imprese attraverso un credito d’imposta pari al 60% delle spese ammesse, fino ad un importo massimo di 48.000 €. Il bonus sarà fruibile solo successivamente al sostenimento delle spese oppure in compensazione, tramite modello F24.

Per accedere all’agevolazione fiscale bisognerà inviare comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La Comunicazione telematica deve contenere l’indicazione delle spese sostenute fino al mese precedente all’invio e quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020.

Gli investimenti agevolabili devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività, predisposte dalle amministrazioni (centrali e territoriali), associazioni di categoria e ordini professionali.

 

 

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