Legge 181/89 – Rilancio aree di crisi non complessa

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Legge 181/89 – Rilancio aree di crisi non complessa

Le spese ammissibili riguardano programmi di investimento produttivo o programmi per la tutela ambientale, completati eventualmente da progetti per innovare l’organizzazione:

  • realizzati in un’unità produttiva ubicata in una delle aree di crisi industriale non complessa (come da elenco allegato al decreto direttoriale 19/12/2016);
  • prevedere un programma occupazionale (mantenimento e/o incremento addetti);
  • relativi alle seguenti attività economiche: estrazione di minerali da cave e miniere, attività manifatturiere, produzione di energia, servizi alle imprese e attività turistiche.

Per le imprese di grandi dimensioni i programmi di investimento devono essere realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree svantaggiate del territorio nazionale di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

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