Iperammortamento: gli effetti della perizia

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Iperammortamento: gli effetti della perizia

Con la risoluzione 9.04.2018, n.27/E, lโ€™Agenzia delle Entrate ha sancito cheย รจ la data della relazione a determinare lโ€™esercizio di avvio della fruizione dellโ€™agevolazione.

Il ruolo della perizia ai fini del diritto all’agevolazione: chi deve produrla e tempistiche per la fruizione dell’agevolazione

Viste le numerose richieste di contribuenti interessati a questa agevolazione, lโ€™Agenzia delle Entrate torna sul tema dellโ€™iperammortamentoย dopo i chiarimenti giร  forniti in sede di Telefisco 2018. Tema particolarmente rilevante รจ ilย ruolo svolto dalla perizia ai fini dellโ€™acquisizione del diritto allโ€™agevolazione e della sua fruizione.

Lโ€™articolo 1, c. 11, della legge di Bilancio 2017 stabilisce cheย โ€œPer la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10,ย lโ€™impresa รจ tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentanteย ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, ovvero,ย per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformitร  rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui allโ€™allegato A o allโ€™allegato B annessi alla presente legge ed รจ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornituraโ€. Come precisato dalla circolare 30.03.2017, n. 4/E (paragrafo 6.3),ย tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene รจ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in questโ€™ultimo caso, lโ€™agevolazione sarร  fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dellโ€™interconnessione.ย La norma non fissa un termine entro il quale dev’essere acquisita la documentazione prescritta, affermando quindi lโ€™indipendenza dellโ€™acquisizione del diritto all’agevolazione dalla presenza della documentazione prevista. Tuttavia, dato il ruolo fondamentale di questa documentazione nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra lโ€™altro, il rispetto del requisito dellโ€™interconnessione, indispensabile per la spettanza e fruizione del beneficio),ย lโ€™Agenzia delle Entrate ha inteso subordinare la fruizione del diritto all’agevolazione all’acquisizione da parte dellโ€™azienda della documentazione prescritta. In altri termini, lโ€™assolvimento dellโ€™onere documentale in un periodo di imposta successivo a quello in cui i beni sono interconnessi, non รจ di ostacolo alla spettanza dellโ€™agevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Quindi, se i beni sono interconnessi nell’anno “n”, ma la perizia รจ prodotta nell’anno “n+1”, lโ€™applicazione dellโ€™aliquota di ammortamento maggiorata del 150% sarร  possibile a partire dall’anno “n+1”, mentre nell’anno “n” si potrร  usufruire del super ammortamento.

Perizia sui beni superiori a 500.00 โ‚ฌย 

Si ricorda cheย la perizia sui beni di costo superiore a โ‚ฌ 500.000 dev’essere fatta su ogni singolo beneย e non sullโ€™insieme dei beni interconnessi. Come chiarito in sede di Telefisco, se si sostituisce un bene che ha usufruito dellโ€™iperammortamento, con altro bene, il quale deve essere nuovo e avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dallโ€™allegato A alla legge di Bilancio 2017, sarร  necessaria una nuova perizia che attesti la sussistenza delle condizioni imposte dalla norma sullโ€™agevolazione anche in capo al nuovo bene.

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