Iperammortamento: gli effetti della perizia
Con la risoluzione 9.04.2018, n.27/E, lโAgenzia delle Entrate ha sancito cheย รจ la data della relazione a determinare lโesercizio di avvio della fruizione dellโagevolazione.
Il ruolo della perizia ai fini del diritto all’agevolazione: chi deve produrla e tempistiche per la fruizione dell’agevolazione
Viste le numerose richieste di contribuenti interessati a questa agevolazione, lโAgenzia delle Entrate torna sul tema dellโiperammortamentoย dopo i chiarimenti giร forniti in sede di Telefisco 2018. Tema particolarmente rilevante รจ ilย ruolo svolto dalla perizia ai fini dellโacquisizione del diritto allโagevolazione e della sua fruizione.
Lโarticolo 1, c. 11, della legge di Bilancio 2017 stabilisce cheย โPer la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10,ย lโimpresa รจ tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentanteย ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, ovvero,ย per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformitร rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui allโallegato A o allโallegato B annessi alla presente legge ed รจ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornituraโ. Come precisato dalla circolare 30.03.2017, n. 4/E (paragrafo 6.3),ย tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene รจ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in questโultimo caso, lโagevolazione sarร fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dellโinterconnessione.ย La norma non fissa un termine entro il quale dev’essere acquisita la documentazione prescritta, affermando quindi lโindipendenza dellโacquisizione del diritto all’agevolazione dalla presenza della documentazione prevista. Tuttavia, dato il ruolo fondamentale di questa documentazione nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra lโaltro, il rispetto del requisito dellโinterconnessione, indispensabile per la spettanza e fruizione del beneficio),ย lโAgenzia delle Entrate ha inteso subordinare la fruizione del diritto all’agevolazione all’acquisizione da parte dellโazienda della documentazione prescritta. In altri termini, lโassolvimento dellโonere documentale in un periodo di imposta successivo a quello in cui i beni sono interconnessi, non รจ di ostacolo alla spettanza dellโagevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Quindi, se i beni sono interconnessi nell’anno “n”, ma la perizia รจ prodotta nell’anno “n+1”, lโapplicazione dellโaliquota di ammortamento maggiorata del 150% sarร possibile a partire dall’anno “n+1”, mentre nell’anno “n” si potrร usufruire del super ammortamento.
Perizia sui beni superiori a 500.00 โฌย
Si ricorda cheย la perizia sui beni di costo superiore a โฌ 500.000 dev’essere fatta su ogni singolo beneย e non sullโinsieme dei beni interconnessi. Come chiarito in sede di Telefisco, se si sostituisce un bene che ha usufruito dellโiperammortamento, con altro bene, il quale deve essere nuovo e avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dallโallegato A alla legge di Bilancio 2017, sarร necessaria una nuova perizia che attesti la sussistenza delle condizioni imposte dalla norma sullโagevolazione anche in capo al nuovo bene.
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