Investimenti beni strumentali 4.0: l’impresa non perde il beneficio in caso di interconnessione “tardiva”

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Investimenti beni strumentali 4.0: l’impresa non perde il beneficio in caso di interconnessione “tardiva”

In base alla Risposta all’interpello n. 394/2021 dell’8 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, in caso di ritardo dell’interconnessione dei macchinari oggetto del Credito d’imposta per gli investimenti in Beni Strumentali, l’impresa non perde il beneficio ma la fruizione slitta al periodo di imposta in cui avviene l’interconnessione del bene 4.0 (ex Iperammortamento).

Prima di chiarire i dubbi dell’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo dell’agevolazione, introdotta dalla Legge numero 232 del 2016, ovvero la legge di Bilancio 2017 e dalle successive Manovre 2018, 2019 e 2020 che ha sostituito l’Iperammortamento con il Credito d’imposta per investimenti in Beni Strumentali.

Un breve riepilogo sulla misura e le successive modifiche qui di seguito.

Cos’è il Credito d’imposta beni strumentali, macchinari e impianti 4.0 – ex Iperammortamento

Il Credito d’imposta per investimenti in Beni Strumentali incentiva le spese relative sia beni strumentali ordinari che beni materiali e immateriali 4.0 delle imprese italiane. La misura fa parte del Piano Transizione 4.0 e nel corso degli anni ha subito varie modifiche.

Per l’anno 2021, l’agevolazione prevede le seguenti aliquote agevolative e soglie di spesa massima, in base al tipo di investimento. Per i beni materiali 4.0, il bonus è pari al 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per investimenti compresi tra i 2,5 e i 10 milioni di euro o pari al 10% per spese oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Per i beni immateriali (software 4.0), il beneficio è del 20%, fino a 1 milione di euro di investimento. Per i beni ordinari (macchinari, impianti, attrezzature, apparecchiature informatiche, beni funzionali allo smart working) l’incentivo varia dal 10% al 15%, fino ad una soglia massima di investimento pari a 2 milioni di euro.

Nello specifico dei macchinari 4.0, il requisito minimo di ammissibilità è l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Risposta AdE – Chiarimenti sull’interconnessione prevista esclusivamente per i beni strumentali 4.0 

Il requisito di interconnessione, da sempre cruciale per l’ammissibilità alle agevolazioni previste per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, dipende:

  • sia da caratteristiche intrinseche del bene ovvero da una predisposizione allo scambio bidirezionale di dati;
  • sia dalle caratteristiche del sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’interconnessione “tardiva” per i beni strumentali 4.0 (Allegato A dell’ex iperammortamento – L. 232/2016), dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene, è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche (Circolare n. 4 del 30/03/2017) al momento del loro primo utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate, al tale proposito, precisa che:

“…il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio. In tal senso, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene”

 

Si ricorda che l’impresa può quindi fruire del credito d’imposta potenziato solo a partire dalla data di interconnessione del bene e, nel periodo precedente, fruire delle aliquote relative al bene ordinario.

Inoltre, viene messo in evidenza che l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni non può avere come causa il fatto che, al momento del primo utilizzo, i beni non possedevano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0 (esclusione valida anche per i casi di noleggio).

Quindi, il beneficio si perde nel caso in cui l’interconnessione è successiva all’entrata in funzione del bene o dove tali modifiche sono successive:

“per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità al benefici 4.0”.

 

Infine, l’AdE ricorda che e l’azienda beneficiaria è sempre tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione durante l’intero periodo di fruizione del beneficio tramite “un’adeguata e sistematica reportistica”.

 

 

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https://www.gruppodelbarba.com/credito-dimposta-beni-strumentali-legge-di-bilancio-2021/

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