Il DL Anticipi diventa legge

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Il DL Anticipi diventa legge

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023 la legge di conversione n. 191/2023 del D.L. n. 145/2023 c.d. Decreto Anticipi recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Le novità in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2023

Le principali misure agevolative disposte dal decreto, collegato alla manovra di bilancio, a favore delle imprese riguardano:

Proroga dei termini per il riversamento del credito d’imposta R&S

L’articolo 5 proroga il termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 146/2021, al 30 luglio 2024 (prima 30 novembre 2023).

Si ricorda che con tale procedura, i contribuenti che hanno maturato i crediti d’imposta R&S negli esercizi 2015-2019 e indebitamente compensato tali crediti alla data del 22 ottobre 2021, possono restituire il credito senza incorrere nell’irrogazione delle sanzioni aumentate degli interessi. Le imprese interessate dal riversamento sono quelle rientranti in una delle seguenti casistiche: hanno svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera in modo non conforme all’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018; hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Viene inoltre data possibilità ai soggetti che hanno già presentato richiesta di riversamento senza ancora aver effettuato il versamento, di revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno2024.

Misure urgenti a sostegno delle imprese esportatrici toscane alluvionate

L’articolo 13-quater estende a favore delle imprese esportatrici della toscana, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del CdM del 3 novembre 2023 (province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato), la misura Simest “Contributi per l’indennizzo dei danni subiti” di cui all’articolo 10 del D.L. n. 61/2023, prevista originariamente per i territori alluvionati del maggio 2023. La misura, nel limite massimo di 100 milioni di euro, concede contributi a fondo perduto a copertura dei danni provocati dall’alluvione.

La misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici.

Fondo centrale di garanzia

Previste all’articolo 15-bis le nuove regole operative del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.

Le novità più rilevanti:

  • l’importo massimo garantito dal fondo, per singola impresa, è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (imprese più rischiose), entro i seguenti limiti:
    • fino al 55% per le operazioni finanziarie, concesse per esigenze di liquidità, delle PMI rientranti nelle fasce di valutazione 1 e2;
    • fino al 60% per le operazioni finanziarie, concesse per esigenze di liquidità, delle PMI rientranti nelle fasce di valutazione 2 e 3;
    • fino all’80% per le operazioni finanziarie, concesse per investimenti, delle PMI a prescindere dalla fascia di valutazione di appartenenza;
    • fino all’80% per operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione
    • fino all’ 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50.000 euro
    • fino al 50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali;
  • sono ammessi a beneficiare della garanzia del Fondo, a determinate condizioni, anche gli enti del terzo settore;
  • previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia può essere concessa anche a favore delle mid-cap (imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) nel limite del 40% per operazioni di investimento e del 30% per esigenze di liquidità.

 

 

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