Emilia Romagna: bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese

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Emilia Romagna: bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando per il “supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese“. L’obiettivo è quello di supportare gli investimenti delle imprese verso l’efficienza energetica e la produzione di energia pulita, a basse emissioni di carbonio e a prezzi accessibili per l’autoconsumo.

Beneficiari del bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica 

Il bando è dedicato ad imprese singole di qualsiasi forma giuridica, aggregazioni di imprese costituite in contratto di rete, soggetti giuridici iscritti al REA, consorzi con attività esterne. I beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente, con unità locale o sede operativa, nelle quali si realizza il progetto, in Emilia Romagna. Inoltre, non devono essere in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, né in stato di difficoltà.

Sono ammesse tutte le classi ATECO, ad eccezione della Classe A (agricoltura, silvicoltura e pesca).

Progetti ammissibili al bando

Il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica è dedicato ad interventi avviati (compresa l’approvazione dei preventivi) dalla data di presentazione della richiesta e conclusi entro il 24 dicembre 2024. Gli interventi devono essere finalizzati alle seguenti attività.

A) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

  •  essere realizzati in edifici dotati di impianti di climatizzazione in uso, dimostrato da consumi energetici reali;
  •  essere realizzati in edifici dotati di Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità;
  •  consentire una riduzione del fabbisogno energetico annuale in modalità standard, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l’illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti in Allegato I;
  • laddove previsti dal progetto, gli interventi di coibentazione dell’involucro dell’edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell’isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti);
  • laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazionese non alimentati da fonti rinnovabili, sono ammissibili limitatamente al fabbisogno dell’edificio (climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria).
Non sono ammessi interventi:
  • su ampliamenti e su edifici di nuova costruzione;
  • che riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici;
  • riguardanti l’efficientamento energetico del processo produttivo (es. innovazione di processo –  sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad alta efficienza energetica).

B) REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATE ALL’AUTOCONSUMO (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas):

Gli interventi devono:

  • essere di nuova installazione;
  • essere destinati all’autoconsumo del sito produttivo (luogo in cui viene prodotto il bene o il servizio. Non vi rientrano i siti di natura temporanea cioè esistenti per eseguire uno specifico lavoro per un periodo di tempo limitato, i siti non inclusi tra le unità locali indicate in visura camerale). La produzione dell’impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico;
  • avere una capacità installata pari o inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica o di energia termica;
  • laddove previsti dal progetto, gli interventi di installazione di impianti di biomassa dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell’aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra.

C) MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI

Gli interventi devono:

  • essere abbinati a uno o entrambi gli interventi di cui alle lett. A) e B);
  • essere realizzati in edifici ricadenti in un Comune a rischio sismico 2 (Allegato F);
  • raggiungere un determinato livello di miglioramento sismico nel rispetto delle norme di “riparazione o intervento locale” o “intervento di miglioramento” di cui al parg. 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI LETT. A), B) e C)

Per essere ammissibili, gli interventi energetici e di prevenzione sismica:

  • non devono includere attività che sono parte integrante di un’operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia Romagna o che costituiscono trasferimento di un’attività produttiva in Emilia Romagna da uno stato membro UE o da altra Regione italiana;
  • avere diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo per interventi lett. A) e B);
  • devono essere realizzati in siti produttivi operativi al momento della presentazione della domanda;
  • devono essere assoggettati alla richiesta di un mutuo della durata di almeno 4 anni e per almeno il 50% dell’investimento complessivo;
  • per le operazioni che hanno un impatto ambientale significativo (direttiva 2011/92/UE), devono garantire esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di screening.

Spese ammissibili al bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica 

Sono ammesse le seguenti spese, fatturate e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda:

  1. fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla riqualificazione energetica comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
  2. fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
  3. opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
  4. spese per progettazionedirezione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10 % delle precedenti voci di spesa);
  5. spese generali, in misura forfettaria del 5 % del totale dei costi diretti di cui alle precedenti voci di spesa.

Le spese di cui ai n. 1) e/o 2) sono obbligatorie ai fini dell’ammissibilità del progetto.

Sono escluse spese per l’acquisto di terreni e edifici, beni e materiali di consumo e strumenti non strettamente collegati agli interventi. ammissibili.

Investimento minimo peri a € 50.000,00.

Rispetto del DNSH.

Tipo di agevolazione ed entità di stanziamento

Cumulabilità

Il bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese della Regione Emilia Romagna prevede il divieto di cumulo, per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di Stato o concessi a titolo de minimis, fatta eccezione per i contributi del Fondo Centrale di Garanzia.

Ammesso il cumulo, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili come Aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni non superi il valore complessivo dell’investimento.Gli aiuti sono concessi ai sensi del Temporary Crisis Framework, misura 2.1 “aiuti di importo limitato” ovvero:

  • regolamento di esenzione per la quota parte di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • regolamento de minimis per la quota parte di contributo  per il miglioramento/adeguamento sismico degli edifici.

Date di apertura e allegati per il bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica

Le domande dovranno essere trasmesse alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web “SFINGE 2020”, a decorrere dalle ore 10:00 del 31 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2023, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di n. 400 domande.
Possibilità di compilare le domande dal 29 gennaio 2023.Documenti da allegare alla domanda:
  1. Diagnosi energetica, firmata e timbrata da tecnico abilitato all’esercizio della professione;
  2. Planimetria generale ed elaborati grafici quotati, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
  3. Schema di relazione tecnica (Allegato H);
  4. Computo metrico estimativo;
  5. Pre-delibera/delibera bancaria per il rilascio del mutuo;
  6. APE e simulazione APE ex post per interventi lett. A;
  7. Verifica tecnica/valutazione della sicurezza per interventi lett. C;
  8. Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto asseverata da un tecnico incaricato per interventi lett. C.

Procedura valutativa a sportello a graduatoria finale.

Criteri di valutazione:

  • qualità tecnica dell’operazione;
  • capacità della proposta di contribuire alla riduzione dei consumi energetici;
  • qualità economico/finanziaria del progetto.

I beneficiari devono garantire, almeno per la durata di 3 anni (5 anni per le Grandi Imprese), decorrenti dalla data del pagamento e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell’operazione finanziata. Sono altresì soggetti agli obblighi di comunicazione e visibilità.

 

 

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