Credito d’imposta formazione 4.0 2021/2022

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Credito d'imposta formazione alto livello 4.0

Credito d’imposta formazione 4.0 2021/2022

[Ultimo aggiornamento: 08/07/2022]

Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.

Beneficiari e regole di fruizione del Credito d’imposta formazione 4.0

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, compresa la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere Bonus formazione 4.0, devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.

Cosa prevede il Credito d’imposta formazione 4.0?

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.

Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
  • Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

  • personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
  • personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
  • indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
  • i formatori impegnati nell’attività formativa;
  • spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
  • servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

Agevolazione e scadenza

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

  • 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
  • 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
  • 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

La scadenza è prevista per il 31/12/2022.

Maggiorazione del Credito d’imposta formazione 4.0

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese è stata introdotta con l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, una maggiorazione della misura “Credito d’imposta formazione 4.0”.

L’aliquota passerà dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese e sarà applicabile secondo le seguenti condizioni e modalità:

  • le attività formative devono essere erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, si considerano tali i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs;
  • deve essere preventivamente accertato il livello di competenza sia di base e sia specifica dei destinatari delle attività formative;
  • il soggetto formatore deve stabilire il contenuto e la durata delle attività formative, di durata complessiva non inferiore a 24 ore;
  • l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso.
  • i corsi potranno essere svolti anche in modalità e-learning.

 

 

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Commenti (2)
Tommaso Annibale / 20/11/2022

Salve, vorrei sapere se è necessario riapprovare il bilancio di una società che a partire da marzo 2022 compensa un credito di imposta per formazione 4.0 non avendolo esposto jn bilancio ma provvedendo ad elaborare il quadro RU dei redditi 2022 ed anche la sezioni aiuti di stato, grazie

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Gruppo Del Barba / 21/11/2022

Buongiorno, per rispondere alla sua domanda la invitiamo a contattarci scrivendo a info@delbarbaconsulting.com

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