Credito d’imposta rimanenze di magazzino (Art. 48 bis del Decreto Rilancio)

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Credito d’imposta rimanenze di magazzino (Art. 48 bis del Decreto Rilancio)

Aggiornamento 24/06/22: con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato reso noto che l’ammontare del credito d’imposta fruibile per le rimanenze di magazzino è pari al 100% del credito richiesto da ogni singolo beneficiario.

Ogni azienda può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Aggiornamento 13/05/22: l’articolo 10 sexies rubricato “Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria” di cui al D.L. 21/2022 convertito in Legge n.51/2022, consente l’utilizzo in compensazione del credito di imposta anche nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione.


Aggiornamento 29/11/21: con Provvedimento n. 334506 del 26/11/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta rimanenze finali di magazzino. La percentuale è pari a  64,2944%.

L’importo massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà dunque pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata moltiplicato per 64,2944%.

Il credito d’imposta fruibile è in ogni caso visibile tramite il proprio cassetto fiscale. L’Agenzia precisa altresì che il credito relativo al periodo di imposta in corso al 10/03/2020 dovrà essere esposto nel quadro RU del Modello Redditi relativo al periodo di imposta 2021.

Aggiornamento 28/10/21: definiti i termini di presentazione della domanda per il Credito d’imposta rimanenze di magazzino con il provvedimento del 28 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Le domande per il credito maturato nel corso del 2020 devono essere inviate a partire dal 29 ottobre 2021 fino al 22 novembre 2021.


Cos’è il Credito d’imposta rimanenze di magazzino

Art. 48 bis – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Il bonus sostiene le imprese operanti nel settore tessile, moda, calzaturiero e pelletteria a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze di magazzino. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino.

Il credito viene calcolato sulla differenza tra il valore del magazzino presente alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020 (Decreto #IoRestoaCasa, entrato in vigore il 10 marzo 2020) e la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti (ossia, 2017-2018-2019).

Il Bonus per il settore tessile e moda è fruibile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui si è sostenuto l’investimento. Il metodo e i criteri per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei tra i vari periodi di imposta.

La consistenza delle rimanenze di magazzino deve essere stabilita tramite certificazione da parte di un revisore legale, per le imprese non soggette ad obbligo, e i valori di bilancio, per le imprese con bilancio certificato.

Il codice tributo previsto per tale credito è 6953.

Tempistiche di fruizione del Credito d’imposta rimanenze di magazzino

Il credito maturato nel corso del 2020 sarà fruibile in compensazione nel 2021, mentre quello maturato nel 2021 sarà fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Come da ultima comunicazione dell’AdE, le domande per le spese del 2020 potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre 2021 fino al 22 novembre 2021.

Invece, per il credito maturato nel corso del 2021, si potrà inviare comunicazione dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.

 

 

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