Bonus pubblicità 2020: invio della comunicazione di accesso al beneficio fino al 30 settembre 2020

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credito d'imposta pubblicità

Bonus pubblicità 2020: invio della comunicazione di accesso al beneficio fino al 30 settembre 2020

Il Credito d’imposta pubblicità 2020 prevede un bonus fiscale, pari al 50% per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa, quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, fino al 30 settembre 2020.

“Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.”

 

Il Decreto Rilancio ha introdotto un regime straordinario per il Credito d’imposta pubblicità, valido esclusivamente per il 2020, che permette di effettuare il calcolo sull’importo complessivo degli investimenti pubblicitari totali effettuati e non sull’incremento rispetto agli investimenti realizzati nell’anno precedente (come previsto dal regime precedente).

Questa novità apre l’accesso anche a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che:

  • hanno effettuato investimenti inferiori rispetto all’anno 2019,
  • nel corso 2019, non hanno effettuato nessun investimento in pubblicità,
  • hanno iniziato la loro attività nel corso del 2020.

Tipologia di spese ammesse al Bonus Pubblicità 2020

Il bonus spetta per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati esclusivamente su:

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche e digitali;
  • emittenti televisive nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato (nuova spesa introdotta per il solo 2020).

I giornali e le emittenti tv devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica, iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse le spese relative a:

  • televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali on line.

Tra i costi non vanno conteggiate le spese accessorie, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, mentre sono interamente ammissibili le spese fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria.

Scadenza e modulistica di accesso al Bonus Pubblicità: invio della comunicazione entro il 30 settembre 2020 

Per il solo anno 2020, il credito di imposta è concesso nella misura del 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati.

Per poter beneficiare del bonus, tra il 1° ed il 30 settembre 2020, occorre inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1°ed il 31 marzo 2020 e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con le nuove modalità.

Dopo la chiusura dello sportello, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formerà un primo elenco con l’indicazione del credito teoricamente spettante.
I beneficiari dovranno confermare il credito prenotato, presentando dal 1° al 31 gennaio 2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

“Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5.”

 

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

La presentazione deve essere effettuata tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare“, a cui si accede mediante l’identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

 

 

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