Bonus energia imprese 2023 

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Bonus energia imprese 2023 

A partire dal 2022 sono stati introdotti numerosi crediti d’imposta a favore delle imprese colpite dall’incremento dei costi di acquisto dell’energia elettrica e del gas, meglio noti come “Bonus energia” per le imprese.

In particolare, parliamo di: 

  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), incentivo dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica; 
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas (c.d. imprese gasivore), incentivo  dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale; 
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. non energivore) dotate di contatori pari o superiore a 16,5kw ovvero 4,5 kw, incentivo dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica; 
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. non gasivore), incentivo dal 25% al 4o% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale. 

I crediti d’imposta introdotti nell’anno 2022 sono stati prorogati al I trimestre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (con un aumento delle aliquote) e, da ultimo, al secondo trimestre 2023 dal DL 34/2023, che ha previsto una notevole diminuzione delle aliquote. 

Bonus energia imprese, i crediti d’imposta del I e II trimestre 2023 

Credito d’imposta imprese energivore 

Il bonus energia spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica che presentano un consumo medio, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno. 

Le imprese devono essere iscritte nell’elenco CSEA ed avere subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.  Il costo per kWh della componente energia elettrica va calcolato sulla base della media del quarto trimestre 2022 (per il credito del I TR) o del primo trimestre 2023 (per il credito del II TR) e al netto delle imposte e eventuali sussidi.

Il credito d’imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione) acquistata ed effettivamente utilizzata nei trimestri di riferimento ed è pari: 

  • 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023; 
  • 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi aprile, maggio e giugno 2023. 

Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei trimestri di riferimento. In tal caso l’incremento è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dalle imprese per la produzione della medesima energia elettrica. Il credito d’imposta è determinato con riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica. 

Credito d’imposta imprese gasivore 

Si tratta del Bonus energia dedicato alle imprese che operano in uno dei settori indicati dal Ministero della Transizione Ecologica nell’Allegato 1. Per usufruire dell’agevolazione devono aver consumato, nel primo trimestre solare dell’anno, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 

Le imprese gasivore che, nel I o II trimestre 2023 , hanno consumato gas per usi diversi da quelli termoelettrici possono beneficiare del credito a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022 (per il credito del I trimestre) o al primo trimestre 2023 (per il credito del II trimestre), dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell’anno 2019. 

Il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, è pari al: 

  • 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (credito del I TR 2023);
  • 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (credito del II TR 2023). 

Credito d’imposta imprese non energivore 

Il bonus energia imprese “non energivore” è riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energetica, nel I o II trimestre 2023, al sussistere della seguente condizione: la media della spesa per l’acquisto della componente energetica relativa al quarto trimestre 2022 (per il credito del I trimestre) ovvero relativa al primo I trimestre 2023 (per il credito del II trimestre), al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta è pari al: 

  • 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (credito I trimestre);
  • 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (credito II trimestre). 

Credito d’imposta imprese non gasivore 

Il bonus energia imprese “non gasivore” è riconosciuto anche alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas, che nel I o II trimestre 2023 hanno consumato gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici a condizione che: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022 (per il credito I trimestre) ovvero al primo trimestre 2023 (per il credito del II trimestre), dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta è pari al: 

  • 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (credito del I trimestre);
  • 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (credito del II trimestre). 

Bonus energia imprese 2023, come utilizzare i crediti

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione, mediante F24, entro il 31 dicembre 2023. Alternativamente, entro lo stesso termine possono essere ceduti per intero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

I crediti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.  

Sono infine cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

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