
Transizione 5.0: nuove FAQ dal MIMIT
Transizione 5.0: nuove FAQ dal MIMIT
Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite lo strumento delle FAQ ha chiarito diversi aspetti ancora oscuri della normativa Transizione 5.0.
Patto di riservato dominio
In presenza di un contratto di vendita con patto di riservato dominio si chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento tale patto non rileva. La ratio è collocata nell’articolo 109 del TUIR secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. È pertanto ammesso godere del Credito d’Imposta 5.0 anche in presenza di un contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore a cinque anni.
Perizia 4.0
È chiarito che qualora un’impresa fosse in possesso di una perizia su un bene 4.0 potrebbe utilizzare tale perizia per usufruire del Credito d’Imposta 5.0, senza produrne una nuova.
Essendo lo scopo della perizia quello di verificare il rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, le attestazioni rilasciate per l’accesso al Credito d’Imposta Transizione 4.0 sono valevoli anche ai fini del Credito d’Imposta Transizione 5.0.
Tuttavia, vale sempre il divieto di cumulo tra le due agevolazioni.
Distributori automatici di bevande e alimenti
Le nuove FAQ del MIMIT chiariscono come debbano essere verificati i requisiti di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, nel caso in cui i beni agevolabili siano ubicati presso siti esterni rispetto alla struttura del soggetto gestore.
In tal caso è possibile scegliere tra due modalità alternative:
- a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
- a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.
Si ricorda che le FAQ del MIMIT sono in continuo aggiornamento, seguici per rimanere sempre informato!
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