Controlli crediti d’imposta R&S, il punto dopo la risposta della Commissione Finanze della Camera

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Controlli crediti d’imposta R&S, il punto dopo la risposta della Commissione Finanze della Camera

I controlli sui crediti d’imposta ricerca e sviluppo sono oggetto, negli ultimi mesi, di notizie contrastanti. A tal proposito, l’On. Fregolent ha presentato un’interrogazione che ha trovato risposta scritta il 26 giugno scorso. Un articolo de Il Sole 24 Ore (edizione del 19 luglio, sezione “Norme e Tributi”) ne evidenzia i principali punti.

Controlli sui crediti d’imposta

L’articolo evidenzia come questa misura di finanza agevolata sia tra le più apprezzate dalle aziende ma, per sua stessa natura, è evidente che l’attività di verifica e controllo può avvenire solo a posteriori. Nulla di strano, dunque, nella frequenza dei controlli in corso.

Questioni tecniche di competenza del MISE

Laddove le verifiche fiscali si trovino di fronte ad una documentazione predisposta secondo quanto previsto dalla normativa (relazione tecnica R&S, registri presenze del personale, contratti di ricerca, relazione rilasciata dal soggetto commissionario, attestazione del revisore), i verificatori non devono cadere nell’errore di occuparsi di questioni tecniche che non competono loro, essendo estranee al mondo fiscale. Le imprese oggetto di verifica devono evidenziare che la competenza tecnica circa la riconducibilità delle attività di ricerca e sviluppo a quelle agevolabili è in capo al Mise.

Complessità, buona fede e norme non retroattive

Compito del Mise anche quello di ricordare all’Agenzia delle Entrate che il terreno dell’innovazione e della ricerca è sviluppo è molto complesso, per cui l’errore dell’azienda, qualora presente, è spesso in buona fede. Inoltre, non è corretto valutare attività relative agli anni passati con gli strumenti normativi odierni. Ad esempio, la definizione di “ricerca e sviluppo” del Manuale di Frascati è stata richiamata espressamente solo nel 2018. Da verifiche sui crediti d’imposta R&S anteriori a questa data, emerge che talvolta i crediti vengono interpretati con tale definizione che, però, non rappresenta norma di legge.

Differenze tra crediti inesistenti e non spettanti 

L’ultima questione che viene sollevata è relativa alle competenze (spesso inadeguate) di chi ha il compito di attuare le verifiche. Il risultato è che attività documentate correttamente vengono giudicate erroneamente, talvolta come “crediti d’imposta inesistenti” anziché “non spettanti”. Ne consegue un aggravio sanzionatorio ingiustificato.

Il Sole 24 Ore auspica, infine, l’opportunità di applicare alcune norme dell’ordinamento amministrativo tributario. Tali norme invitano alla disapplicazione delle sanzioni in caso di incertezza interpretativa. Specie in presenza di documentazione corretta, andrebbero fatte le giuste distinzioni e applicate le sanzioni adeguate, a salvaguardia di chi fa ricerca e sviluppo in maniera credibile.

Fonte: Bonus R&S, questioni tecniche estranee ai controlli del Fisco – Il Sole 24 Ore, 19/07/19, sezione Norme e Tributi

 

https://www.gruppodelbarba.com/approfondimenti/credito-imposta-ricerca-sviluppo-amministratore/

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