Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni

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Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni

A seguito delle modifiche introdotte Decreto Sostegni sarà possibile beneficiare della rivalutazione anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La nuova rivalutazione, per l’anno 2021, avrà solo un effetto civilistico (non fiscale).

L’Art. 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

La rivalutazione può avere rilevanza:

  • ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
  • ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali.

Beneficiari della rivalutazione

I soggetti beneficiari della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni sono:

  • società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione,
  • società europee e società cooperative europee,
  • enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS,
  • società di persone commerciali,
  • imprese individuali,
  • enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione e ristrutturazione.

Rivalutazione fiscale e imposte sostitutive previste dal Decreto Agosto

I vantaggi della rivalutazione sono i seguenti:

  • Il versamento d’imposta sostitutiva del 3% (ossia ridotta rispetto a quella applicata nelle circostanze precedenti, 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili) sui maggiori valori iscritti al bilancio 2020 e può avvenire fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze sono 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Il pagamento degli importi può avvenire in compensazione, tramite modello F24.
  • La deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.

Rispetto alla rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio, quella introdotta dal DL Agosto prevede la possibilità di rivalutare ogni singolo bene e non necessariamente per categoria omogenea di ciascuno.

Beni ammessi alla rivalutazione dei beni d’impresa

Le imprese beneficiarie possono rivalutare le partecipazioni di controllo e i beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa).

Tra i beni d’impresa rientrano:

  • terreni,
  • fabbricati,
  • impianti,
  • macchinari,
  • attrezzature,
  • marchi,
  • brevetti.

Sono ammesse alla rivalutazione le partecipazioni in società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 Codice Civile, per poter essere rivalutate debbono risultare iscritte nell’attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere nel bilancio redatto alla fine dell’esercizio di riferimento e deve continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita.

Le immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti), possono essere rivalutate anche se già interamente ammortizzate. La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Come già anticipato, la rivalutazione dei beni può essere effettuata:

  • distintamente per ciascun bene: è possibile rivalutare un singolo bene senza includere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea
  • con efficacia esclusivamente civilistica
  • con efficacia sia civilistica che fiscale

I beni sono rivalutati nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso (31 dicembre 2019), per i soggetti solari corrisponde al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. L’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Esempio di rivalutazione a fini fiscali

Esempio di rivalutazione del bene per un valore di 10.000 €:

  • Imposta sostitutiva al 3%: 300 € (3 rate di € 100 € ciascuno, a giugno 2021-2022-2023).
  • Deduzione di maggiori quote di ammortamento, ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni: l’impresa ottiene un risparmio di imposta (nell’ipotesi di IRES 24%+IRAP 3,9%) del 27,9% pari a 2.790 € (558 € annuali).

 

Leggi di più sulle misure previste dal Decreto Agosto, al seguente link.

 

 

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